Regione Veneto

Seguici su:

  • Facebook

Esplora contenuti correlati

TUTELA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

QUIETE

Il Regolamento Attività Civiche 2017, modificato con SCC n. 10 del 02.03.2017, ha modificato gli orari di rispetto della quiete pubblica sia per quanto riguarda le attività rumorose non professionali, sia per quanto concerne le attività rumorose professionali ed i cantieri edili in particolare ai seguenti articoli prevede:

TITOLO IV
Quiete e sicurezza nelle aree urbane

Articolo 41
(Attività rumorose non professionali e temporanee)

Nelle abitazioni civili le sorgenti sonore  (apparecchi radio, televisori, magnetofoni e simili, nonché elettrodomestici, utensili vari ed attrezzi da giardinaggio) non possono arrecare disturbo al vicinato; in particolare le attrezzature rumorose  possono essere utilizzate, secondo le modalità previste dall’art. 18 del Regolamento di Classificazione Acustica del Territorio Comunale, nei seguenti periodi ed orari:

Periodo dal 1 gennaio al 30 aprile:
dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00

Periodo dal 01 maggio al 30 settembre:
dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 20.30

Periodo dal 01 ottobre al 31 dicembre:
dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00

Gli stessi obblighi sono estesi a tutti coloro che usano strumenti, apparecchi rumorosi portatili o installati su veicoli e altri segnali d’allarme sonori.
E' inoltre vietato provocare disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone con grida, schiamazzi, cori o con malgoverno di animali.

SANZIONE PREVISTA

minimo euro 25,00 massimo euro 250,00
Pagamento in misura ridotta: Euro 50,00

=================================================================================

TITOLO VII
Allestimento ed esercizio dei cantieri edili e attività professionali rumorose

Articolo 52
(Tutela dall’inquinamento acustico)

Premesso che per inquinamento acustico si intende “l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi (art. 2 – Titolo I del Regolamento del Piano Acustico Comunale), il valore limite di emissione dei cantieri edili e di altre attività professionali rumorose (ossia il valore massimo di rumore che può essere emesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori) per le varie zone del territorio comunale, è quello indicato nel Piano di Classificazione Acustica adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 30.09.2011. Ai sensi del medesimo Regolamento Comunale, in tutto il territorio comunale potranno essere effettuate lavorazioni rumorose esclusivamente all’interno delle seguenti fasce orarie:

Periodo dal 1 gennaio al 31 maggio:
dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 20.00

Periodo dal 01 giugno al 31 agosto:
dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.30

Periodo dal 01 ottobre al 31 dicembre:
dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 20.00

Inoltre all’interno del centro abitato di Eraclea Mare l’esercizio di cantieri edili ed ogni altra lavorazione attinente all’edilizia è inoltre subordinata alle seguenti prescrizioni:

  • dal 1 luglio al 31 agosto: è vietato l’esercizio di tutti i cantieri ad eccezione degli interventi di:
    a) di urgenza diretti alla tutela della pubblica incolumità;
    b) di realizzazione di opere da parte del Comune o di pubblica utilità espressamente autorizzate dall’Autorità Comunale;
    c) di urgenza ed imprevisti di manutenzione straordinaria la cui mancata realizzazione può provocare gravi danni all’edificio, previa richiesta accompagnata da perizia tecnica di professionista abilitato, che attesti l’improcrastinabilità dell’evento e confermata dal      Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale;
    d) ogni altro intervento la cui realizzazione, risulti improcrastinabile, purché attestato o confermato dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale;
  • dal 1 maggio al 30 giugno e dal 1 settembre al 30 settembre:
    sono consentite oltre che a quelle previste dalle precedenti lettere a), b), c), d) , esclusivamente le attività lavorative svolte nei cantieri già impostati assimilabili a lavori di manutenzione ordinaria, che non comportino deroghe al piano di classificazione acustica del territorio comunale.

In tali periodi, in Eraclea Mare, non sono consentiti l’installazione di nuovi cantieri edili o nuove occupazioni di suolo pubblico per lavori edilizi.

SANZIONE PREVISTA

minimo euro 50,00 massimo euro 500,00
Pagamento in misura ridotta: Euro 100,00

 



Data ultimo aggiornamento: 21 Mar 2017
torna all'inizio del contenuto