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Richiesta di cambio di residenza

Con la Legge n.35 del 04.04.2012, dal 09.05.2012 sono entrate in vigore le nuove modalità di presentazione delle iscrizioni anagrafiche presso le anagrafi comunali, le cui modalità si elencano di seguito:

Documentazione e modalità di presentazione:
La richiesta di iscrizione anagrafica avviene attraverso la compilazione di apposito modulo predisposto dal Ministero dell’Interno (il modulo è scaricabile nella sezione “Modulistica”) che deve essere sottoscritto dal richiedente e dalle altre persone maggiorenni che trasferiscano la residenza unitamente al richiedente, ed allo stesso deve essere allegata copia del documento d’identità di tutte le persone.

Il modulo, compilato e sottoscritto, può essere presentato con una delle seguenti modalità:

- presso gli sportelli dell’Ufficio Anagrafe;
- a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: Ufficio Anagrafe del Comune di Eraclea-Piazza Garibaldi,54-30020 ERACLEA (VE);
- a mezzo fax al n.0421/234397;
- per via telematica (indirizzo di posta elettronica semplice: anagrafe@comune.eraclea.ve.it) o ad indirizzo di posta elettronica certificata (protocollo.comune.eraclea.ve@pecveneto.it).

L’invio telematico è consentito solo ad una delle seguenti condizioni: 

a)  che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale; 
b)  che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o con altri      strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c)  che la dichiarazione recante la firma/e autografa/e e la copia/e del documento/i d’identità del/e dichiarante/i siano acquisite attraverso scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Resta inteso che rimane invariata la possibilità di presentarsi agli sportelli comunali per la richiesta da effettuarsi con le vecchie modalità.
 
L’Ufficio Anagrafe, dopo la presentazione o la ricezione della richiesta rilascia o invia all’indirizzo indicato la ricevuta di avvio del procedimento.

Termini previsti per la conclusione del procedimento:
L’ufficiale d’anagrafe provvede, entro i 2 giorni lavorativi successivi alla  presentazione o invio della dichiarazione di cambio di residenza, ad effettuare la registrazione della dichiarazione stessa, i cui effetti giuridici comunque decorrono dalla data di presentazione. Successivamente provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione (mediante sopralluogo effettuato dai Vigili Urbani) entro 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata, decorsi i quali, senza che sia stata effettuata alcuna comunicazione (c.d. silenzio assenso) la registrazione si intende confermata.
Nel caso in cui gli accertamenti diano esito negativo, cioè sia stata verificata l’assenza dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione, verrà infatti inviata al dichiarante apposita comunicazione dei requisiti mancanti o degli accertamenti negativi, a norma dell’art.10 bis della Legge 241/1990; l’interessato entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione del preavviso di rigetto di cui sopra, interrompe i termini del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza dei 10 giorni di cui sopra.
Nel caso di mancata presentazione delle osservazioni o del loro mancato accoglimento, trascorsi i termini previsti l’ufficiale d’anagrafe, con motivato provvedimento, avviserà l’interessato del definitivo esito negativo e conseguentemente si avvierà il ripristino della posizione anagrafica precedente.
Si sottolinea che l’art.5 al comma 4 del D.L. 09.02.2012, n.5, prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 i quali dispongono la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace; infatti il suddetto comma 4 ribadisce l’obbligo di segnalazione delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti alle Autorità di Pubblica Sicurezza.

Normativa di riferimento:
Art.5 D.L. 9 Febbario 2012, convertito in Legge 4 Aprile 2012, n.35
Art.7 - comma 1 - D.P.R. 223/89



Data ultimo aggiornamento: ---
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