Descrizione del Servizio
Chiunque ospita oppure assume alle proprie dipendenze un cittadino extracomunitario deve darne comunicazione entro 48 ore alla Polizia Locale.
Come si Utilizza
La comunicazione è da effettuarsi entro 48 ore all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza (per il Comune di Eraclea, il Sindaco, e quindi da presentare all’Ufficio Protocollo), nei casi previsti dall’art.7 del D.Lgs 25 luglio 1998 n.° 286. Alle comunicazioni di ospitalità di cittadini extracomunitari devono essere allegate le fotocopie dei documenti dei cittadini stranieri (passaporto e permesso di soggiorno).
Una copia della comunicazione sarà trasmessa, dall’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, alla Questura di Venezia (Ufficio Immigrazione).
La comunicazione di assunzione/ospitalità non sostituisce, ma si aggiunge, alla Comunicazione di Cessione Fabbricato, da effettuarsi ai sensi dell’art. 12 del D. L. 21/03/1978 n° 59, convertito nella L. 18/05/1978 n° 191, nel caso di cessione ad uso esclusivo di un fabbricato o di una parte di esso, ad uno straniero.
Il modulo è da compilare in triplice copia, di cui una verrà trattenuta dal dichiarante (timbrata per ricevuta dall’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, ovvero accompagnata dalla ricevuta della raccomandata postale di invio).
Nel caso che la presente non sia presentata direttamente dal sottoscrittore dovrà essere accompagnata da una fotocopia semplice di un documento di identità dello stesso.
Ufficio di competenza
Modulistica
Informazioni e costi
Normativa di Riferimento
D.Lgs 25 luglio 1998 n.° 2867 (art. 7)
Art. 7. Obblighi dell’ospitante e del datore di lavoro (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147).
Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio, ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello stato, è tenuto a darne comunicazione scritta entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza.
Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1100 euro.