Descrizione del Servizio
La denuncia di infortunio sul lavoro è una comunicazione che il datore di lavoro deve dare di ogni infortunio sul lavoro occorso ad un proprio dipendente, che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro, per più di tre giorni. Tali disposizioni sono dettate dal combinato disposto dal D.P.R. 30/06/1965, n. 1124 - artt. 53 e 54 e dalla Legge 28.12.1993 n. 561 - artt. 1 e 2.
Come si Utilizza
La denuncia deve essere presentata da parte del datore di lavoro entro due giorni da quello nel quale il datore di lavoro stesso ha avuto notizia dell'infortunio occorso ad un proprio dipendente, questo termine decorre dal momento in cui il datore di lavoro riceve il certificato medico che attesta un'inabilità al lavoro di oltre tre giorni; oppure, nel caso di infortunio in precedenza valutato guaribile entro tre giorni, il termine decorre dalla data di ricezione del successivo certificato medico che attesta la mancata guarigione nei termini precedentemente stabiliti e prolunga quindi il periodo di inabilità al lavoro.
Ai fini dell'osservanza dei termini di presentazione, per le comunicazioni di infortunio effettuate a mezzo di lettera raccomandata, vale come data di presentazione quella di spedizione dall'Ufficio Postale.
Se la scadenza del termine cade in un giorno festivo essa slitta al primo giorno successivo non festivo, per la corretta valutazione dei termini previsti dalla normativa il sabato è considerato normale giornata feriale anche se normalmente non lavorativa.
La denuncia deve essere presentata all'autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto l'infortunio. Per autorità di pubblica sicurezza si intendono la Questura o, in alternativa, i Commissariati di P.S. nei comuni ove tali uffici sono presenti, in ogni altro caso tale autorità è rappresentata dal Sindaco del Comune dove è avvenuto l'infortunio stesso.
Nel caso che l'infortunio sia avvenuto in viaggio e in territorio straniero, la denuncia è fatta all'autorità di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata in territorio italiano.
Tale denuncia dovrà essere redatta su apposito modello, completa in ogni sua parte e soprattutto corredata del certificato medico attestante la prognosi dell'infortunato.
Per gli infortuni avvenuti quindi sul territorio del Comune di Eraclea la relativa comunicazione dovrà essere indirizzata al Sindaco e presentata all'Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico, oppure tramite lettera raccomandata.
Copia della denuncia precedentemente registrata negli appositi registri del Comando di Polizia Locale verrà inviata alla Direzione Provinciale del Lavoro di Venezia, alla Questura e, esclusivamente per gli infortuni con prognosi superiori a 30 gg. o riservata, alla Procura della Repubblica per le eventuali indagini e controlli di competenza.
Ufficio di competenza
Informazioni e costi
Per chi presenta in ritardo o addirittura ne omette la presentazione stessa, verrà applicata una sanzione amministrativa di € 516,46 (pari a 1.000.000 delle vecchie £). Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione del verbale l'interessato potrà presentare ricorso alla Direzione Provinciale del Lavoro di Venezia avendo cura di indicare, in modo chiaro, le ragioni per le quali il ricorrente chiede l'archiviazione del verbale o la riduzione dell'importo della sanzione. Contemporaneamente potrà chiedere di essere sentito personalmente.
Data ultimo aggiornamento: 14 Dec 2016