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Separazione e divorzio breve

NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO DAVANTI ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE.

CHE COS’E?


A tutte le coppie che sono d’accordo di separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, l’art.12 del Decreto Legge 132/2014, convertito in Legge 162/2014, offre un’alternativa rapida ed economica che consente di addivenire allo scioglimento, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio o alla modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, davanti al Sindaco, quale ufficiale di Stato Civile, o suo delegato.

Per attivare la procedura occorre presentare una richiesta congiunta al Sindaco o suo delegato, nel Comune di residenza di uno dei coniugi, o nel Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, volta al raggiungimento di un accordo consensuale di :
a) separazione personale
b) scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
c) di modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

Durante il procedimento e/o atto della stipula dell’accordo, i coniugi possono farsi assistere da uno o più avvocati, quale facoltà e non obbligo.

Si precisa che, ai fini del divorzio, occorre che sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziaria dei coniugi oppure sia stata omologata la separazione consensuale e dette separazioni si siano protratte ininterrottamente per almeno 3 anni a far data dalla presentazione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale o dalla data certificata nel caso di negoziazione assistita da avvocati (art.6), o dalla data dell’accordo concluso davanti l’ufficiale di stato civile (art.12).
Tale procedura può portare ad un accordo di natura consensuale che però non può avere ad oggetto patti di trasferimento patrimoniale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, si citano i passaggi di proprietà dell’abitazione principale, gli assegni mantenimento, ecc.).

A CHI E’ RIVOLTO ?

Rispetto alla separazione e ai divorzi di natura giudiziale, la procedura davanti all’ufficiale di stato civile è rivolta, in via esclusiva, a tutte le coppie che:
• non abbiano figli minori;
• non abbiano figli maggiorenni portatori di handicap grave;
• non abbiano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.

Anche in presenza di figli è prevista dalla legge una procedura semplificata a cui è possibile ricorrere: la negoziazione assistita (art.6). In questo caso è necessaria l’assistenza di almeno un avvocato per parte.
L’accordo deve essere trasmesso entro 10 giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza; se non lo ritiene rispondente all’interesse dei figli, lo trasmette entro 5 giorni al Presidente del Tribunale che fissa, entro i 30 giorni successivi, la comparizione delle parti.

COME SI OTTIENE?

Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda
Per avviare la procedura occorre rivolgersi all’ufficiale di stato civile, di persona (all’indirizzo presente nella sezione “dove andare” o per telefono (contattando i numeri presenti nella sezione “ A chi rivolgersi”) per richiedere informazioni sulla documentazione occorrente e fissare un appuntamento per il giorno dell’accordo.

SOTTOSCRIZIONE DELL’ACCORDO
Il giorno concordato, l’ufficiale di stato civile riceverà da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione/divorzio, secondo le condizioni pattuite.
In loco sarà compilato e sottoscritto l’accordo, nonché fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso. Non prima però di 30 giorni.

CONFERMA DELL’ACCORDO
Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni dal primo), i due coniugi devono ripresentarsi davanti l’ufficiale di stato civile per confermare l’accordo.
La data prefissata potrà essere rinviata dietro comunicazione scritta dell’ufficiale di stato civile contenente i motivi del rinvio. I 30 giorni sono richiesti dalla normativa ai fini di un eventuale ripensamento e valutazione degli effetti dell’accordo stipulato. La mancata comparizione nel giorno ed orario concordati, senza giustificato motivo, varrà quale rinuncia e quindi mancata conferma dell’accordo.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

  • Documento l’identità
  • Autocertificazione (modello in fase di elaborazione)
  • Sentenza di separazione (nel caso di divorzio)
  • Precedente accordo (nel caso di modifica delle precedenti condizioni)

COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il procedimento davanti all’ufficiale di stato civile prevede in costo massimo di € 16,00.= (Delibera G.C. n.6 del 20.01.2015) salvo ricorso facoltativo ad un avvocato, da versare all’atto della firma dell’accordo davanti all’ufficiale di stato civile.

TEMPI E ITER DELLA PRATICA
L’accordo è immediatamente efficace nel caso in cui i coniugi intendano modificare le condizioni di separazione o divorzio già fissate.
Nei casi di separazione e divorzio, l’efficacia si avrà con la conferma, dopo un minimo di 30 giorni dalla firma, dell’accordo.

A CHI RIVOLGERSI

Per informazioni occorre presentarsi di persona oppure telefonare, direttamente all’ufficiale di stato civile, Signora Paola ZENNARO: tel. 0421/234393
Nella prima fase di applicazione della nuova normativa, la pratica in oggetto sarà svolta SOLO SU APPUNTAMENTO:

Ufficio di Stato Civile

Orario: dal Lunedì al Sabato dalle ore 8.30 alle 12.30

Responsabile del Procedimento:
Signora Paola ZENNARO
tel. 0421/234393
e-mail: statocivile@comune.eraclea.ve.it

Funzionario:
Resp.Area Servizi al Cittadino: D.ssa Eleonora SOVRAN



Data ultimo aggiornamento: 6 Dec 2016
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