Descrizione del Servizio
I matrimoni civili o concordatari devono comunque essere preceduti dalle pubblicazioni di matrimonio.
I matrimoni saranno celebrati presso la sala del Sindaco al primo piano del Palazzo Municipale (Piazza Garibaldi n. 54). La data e l’orario vanno preventivamente concordati con l’Ufficio di Stato civile.
Come si Utilizza
Chi intende celebrare matrimonio civile in altro Comune deve presentare apposita domanda in carta da bollo al Sindaco con motivata richiesta.
Chi invece, non è residente ad Eraclea, ma intende celebrare matrimonio in questo Comune deve presentarsi all’Ufficio di Stato civile il prima possibile per fissare la data di matrimonio munito della delega del Sindaco ove sono state affisse le pubblicazioni.
Se entrambi gli sposi sono stranieri:
Possono contrarre matrimonio presentando:
- il certificato di capacità matrimoniale emesso dall’Autorità straniera (Ufficiale dello stato civile) che ne prevede il rilascio (Austria,Svizzera,Germania….) unitamente agli estratti per riassunto degli atti di nascita compilati su modello plurilingue;
oppure
- il nulla osta a contrarre matrimonio emesso dal competente Consolato con sede nel nostro Paese con legalizzazione della firma del Console che ne ha curato il rilascio da parte della Prefettura.
Ufficio di competenza
Informazioni
Regime patrimoniale tra i coniugi:
Il regime patrimoniale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione, è costituito dalla Comunione dei beni . La scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni può essere dichiarata nell’atto di celebrazione del matrimonio oppure i coniugi possono stipulare per atto pubblico apposite convenzioni matrimoniali. Le convenzioni matrimoniali vengono inviate dal notaio rogante all’Ufficio di Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio. L’Ufficio provvede all’annotazione a margine dell’atto.
Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio:
Ricorso e separazione personale:
- I coniugi presentano istanza di separazione al Tribunale;
- Il Tribunale omologa o emette sentenza di separazione ed invia una comunicazione all’Ufficio di Stato Civile del Comune dove è stato celebrato il matrimonio.
L’Ufficio provvede all’annotazione a margine dell’atto di matrimonio. Il Cittadino può richiedere l’estratto di matrimonio dove risulteranno certificate tutte le annotazioni di cui sopra.
In seguito alla separazione personale dei coniugi (giudiziale o consensuale) il Tribunale provvede ad emettere la sentenza di scioglimento (se matrimonio civile) o cessazione degli effetti civili del matrimonio (se matrimonio concordatario).
Tale sentenza va annotata a margine dell’atto di matrimonio.
L’Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il matrimonio trascrive la sentenza a margine dell’atto e ne da comunicazione all’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza degli sposi per il cambiamento di stato civile ed al Comune di nascita per l’annotazione.