Domande frequenti

Elenco di risposte alle domande più frequenti raccolte dalle richieste di assistenza dei cittadini.

Attestazione di nascita dell’ostetrica e documento d’identità di entrambi i genitori se non sposati o del genitore che si reca a denunciare la nascita, se sposati.

L'attestazione di soggiorno permanente può essere richiesta dal cittadino comunitario residente a seguito di soggiorno regolare e continuativo in Italia per almeno 5 anni (art. 14 D.Lgs. 6.2.2007 n. 30). Il cittadino comunitario dovrà dimostrare di aver posseduto i requisiti di iscrizione per 5 anni continuativi.
La richiesta può essere presentata per sé stessi e per i figli minori.
La richiesta deve essere presentata al protocollo dell’ente con i seguenti documenti ( in fotocopia):

  • 1 marca da bollo da € 16,00
  • un documento di identità;
  • documentazione idonea a dimostrare di aver mantenuto per 5 anni continuativi la condizione di lavoratore come ad esempio: estratto contributivo INPS, dichiarazione dei redditi o CUD relativi ai 5 anni (possono essere prese in considerazione anche periodi di disoccupazione purchè il lavorate abbia mantenuto il diritto al soggiorno come specificato nell'art. 7 comma 3 Dlgs 30/2007)**
  • documentazione idonea a dimostrare di aver mantenuto per 5 anni continuativi la condizione di familiare di un lavoratore, ovvero documentazione attestante il legame di parentela (se proveniente dall'estero in regola con le norme sulla traduzione e legalizzazione dei documenti esteri*), la documentazione che attesti la condizione di lavoratore del familiare e la dichiarazione di vivenza a carico firmata dal familiare lavoratore che attesti la condizione di familiare a carico del richiedente.
  • documentazione idonea a dimostrare di aver mantenuto per 5 anni continuativi la condizione di legalità del soggiorno pur non essendo stato un lavoratore o un familiare di un lavoratore in quanto in possesso delle risorse economiche e dell'assicurazione sanitaria.
  • Per il rilascio dell'attestato portare quando si viene convocati: marca da bollo da € 16,00 + € 0,52 diritti di segreteria.

L'attestato verrà rilasciato entro 30 giorni dalla data della richiesta;

Dall'11 dicembre 2014, data di entrata in vigore dell'art. 12 della legge 162/2014, i coniugi possono comparire di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
La richiesta può essere presentata presso:

  • il Comune di residenza di uno dei due coniugi;
  • il Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
  • il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all’estero.

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi sono figli della coppia minori, oppure maggiorenni incapaci, o con disabilità grave (art.3,c.3, L.104/1992), o economicamente non autosufficienti.
L'accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale nè può comprendere la determinazione di obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico (Tar Lazio, Sez. I-ter, sentenza 3 maggio - 7 luglio 2016, n. 7813).
I coniugi, o uno solo di loro, devono presentarsi all'ufficiale di stato civile per comunicare l'intenzione di concludere un accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
Per consentire all’ufficio l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento è necessario che ciascuno dei coniugi compili il modulo di comunicazione dati e che lo porti all’Ufficio protocollo. Ai moduli deve essere allegata copia dei documenti di identità in corso di validità.

L'ufficiale di stato civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti utili al procedimento, detenuti da altra pubblica amministrazione italiana.
Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'ufficio matrimoni stabilisce la data della redazione dell’accordo, previo contatto con gli interessati.
Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all'ufficio matrimoni per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo. Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle vari fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.
Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, nel giorno concordato con l’ufficio matrimoni, i coniugi devono presentarsi per rendere all’ufficiale di stato civile una ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo. La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell'accordo.
Gli effetti dell’accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Il costo della separazione/divorzio consiste in un diritto fisso pari a € 16,00 da pagare in contanti allo sportello dello Stato Civile.

  • Legge n. 55 del 6/05/2015 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi.
  • Legge n. 162 del 10/11/2014 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.
  • D.M. del 27/02/2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici".
  • D.P.R. n. 396 del 3/11/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.

La cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente (Apr) può avvenire per:

  • morte;
  • emigrazione in altro comune o all’estero (nel caso di persone senza fissa dimora, per trasferimento del domicilio in altro comune);
  • irreperibilità al censimento o accertata: il familiare della persona non più presente nella propria residenza può informare l’Ufficiale d’Anagrafe che invierà la procedura di irreperibilità ( durata un anno) oppure, qualora il familiare fosse a conoscenza dell’esatto indirizzo di nuova dimora abituale può comunicarlo all’Ufficiale d’Anagrafe che allerterà il nuovo comune affinché questo proceda con l’iscrizione d’ufficio.
  • mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale nel comune (solo per i cittadini stranieri, appartenenti a Stato terzo).
  • Non produce effetti sul riconoscimento della residenza l’assenza temporanea dal comune di dimora abituale, quando la persona si trovi in altra città o all’estero per motivi di studio, lavoro o per altre cause contingenti di durata limitata.

In caso di cancellazione, la posizione anagrafica può essere ripristinata solo con una nuova richiesta di iscrizione.

Quando si verifica un lutto, è obbligatorio dichiarare la morte al Comune dove si è verificato l'evento presentando la dichiarazione di morte entro 24 ore dal decesso.
La dichiarazione di morte deve essere presentata da un parente, da un congiunto, da una persona delegata o da un'impresa funebre appositamente incaricata, oppure in loro mancanza, da una persona informata del decesso.

Decesso in abitazione
Se non si provvede a incaricare un’impresa funebre, i familiari devono chiamare il medico necroscopo, appositamente nominato dall'azienda sanitaria locale, per verificare la causa del decesso e preparare il relativo certificato da presentare agli uffici comunali con la dichiarazione di morte (scheda ISTAT).
La denuncia deve essere inoltrata dai familiari o da un delegato presentandosi all'ufficiale di stato civile esibendo:

  • - l'avviso di morte compilato dal medico
  • - la scheda ISTAT compilata dal medico
  • - l'accertamento di decesso compilato dal medico.

 

Decesso in ospedale o casa di cura
La direzione sanitaria dell'ospedale, della casa di cura o della casa di riposo produce la documentazione necessaria a redigere la dichiarazione di morte ed a rilasciare le relative autorizzazioni o nulla osta.
(Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 72, comma 3).

La convivenza di fatto consiste nella convivenza allo stesso indirizzo e nello stesso nucleo familiare di due persone maggiorenni, sia dello stesso sesso che di sesso diverso:

  • unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale;
  • non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Il professionista che ha autenticato la sottoscrizione deve provvedere entro 10 giorni alla trasmissione al comune di residenza per la registrazione in anagrafe.

La convivenza di fatto può cessare per:

  • matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone;
  • decesso del convivente;
  • cessazione della coabitazione dichiarata dalle parti o accertata d’ufficio;
  • cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi, pur continuando a sussistere la coabitazione (il venir meno della convivenza di fatto non fa necessariamente cessare la coabitazione anagrafica, i due soggetti, pur non riconoscendosi più conviventi di fatto vincolati da legame affettivo e di reciproca assistenza morale e materiale, continueranno a costituire una famiglia anagrafica).

La convivenza di fatto, invece, non cessa se i conviventi trasferiscono la propria residenza anagrafica ad altro indirizzo o in altro Comune, sempreché si continui a costituire un unico stato di famiglia nella medesima abitazione.

A chi è rivolto? Coppie di persone maggiorenni, conviventi allo stesso indirizzo e componenti del medesimo nucleo familiare, unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale e non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile né tra loro né con altre persone.
La dichiarazione di convivenza di fatto non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di un'unione civile, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili sull'atto di matrimonio.

Le persone interessate a costituire una convivenza possono presentarsi allo sportello dell’Ufficio anagrafe ( non è necessario l’appuntamento) con i rispettivi documenti di identità.
I cittadini extra-UE devono allegare anche il permesso di soggiorno e, se non già registrata, documentazione idonea a comprovare lo stato libero.

L'ufficiale di anagrafe rilascia la certificazione anagrafica di convivenza di fatto, in regola con l'imposta di bollo ( €16,00 in marca da bollo + € 0,52 in contanti diritti di segreteria).
La convivenza di fatto può essere costituita soltanto dopo la costituzione di un unico nucleo familiare. Non è pertanto possibile procedere se uno dei due conviventi non risulta iscritto nel registro anagrafico.

I conviventi di fatto:

  • hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario;
  • in caso di malattia o di ricovero, hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari;
  • ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati: In caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere, per le decisione in materia di salute; in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
  • hanno diritti inerenti la casa di abitazione in caso di morte del conduttore;
  • nel caso in cui l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare possono goderne, a parità di condizioni;
  • hanno diritti nell'ambito delle attività di impresa familiare;
  • uno dei conviventi di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno dell'altro qualora sia dichiarato interdetto o inabilitato;
  • hanno gli stessi diritti del coniuge per il risarcimento del danno nel caso di decesso di una parte derivante da fatto illecito di un terzo.

Riferimento normativo: Legge n. 76/2016; D.P.R. 30 maggio 1989, n.223 e s.m.i.

Se maggiorenni, possiamo manifestare la volontà sulla donazione di organi e tessuti:

  • in Comune, firmando un semplice modulo al momento del rilascio o del rinnovo della carta di identità;
  • presso gli appositi sportelli delle Aziende sanitarie locali;
  • compilando e firmando la tessera dell'associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule (AIDO);
  • con una dichiarazione in carta libera completa di tutti i dati personali, datata e firmata, da conservare nel portafoglio.
  • con il Tesserino Blu inviato dal Ministero della Salute nel 2000;
  • con le DonoCard delle Associazioni di settore.

La legge italiana permette di modificare in qualsiasi momento la volontà espressa.
Le dichiarazioni di volontà sono registrate all'interno del Sistema informativo trapianti (SIT), ad eccezione della dichiarazione in carta libera, del tesserino blu e delle DonoCard, considerate comunque valide ai sensi di legge.
La dichiarazione della volontà di donare gli organi è regolamentata dalla seguente legge e dal seguente decreto che garantiscono libertà di scelta sulla donazione: Legge n. 91 del 1 aprile 1999; Decreto ministeriale del 8 aprile 2000.

No, la carta d’identità certifica l’identità del possessore non la residenza. Il documento d’identità, anche a seguito di svariati cambi di residenza, deve rimanere lo stesso fino alla scadenza.

Il cittadino che ha perso la tessera elettorale deve chiedere il rinnovo presso l'Ufficio Elettorale del proprio Comune
di residenza. La ristampa può avvenire solo in prossimità delle consultazioni referendarie o elettorali.

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