Descrizione
Ogni due anni (anno dispari) i sindaci invitano con manifesti pubblici coloro che sono in possesso dei requisiti e non sono già iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, a chiedere di essere iscritti nell’elenco integrativo dei giudici popolari:
- della Corte d’Assise
- della Corte d’Assise d’Appello
Un’apposita Commissione comunale forma gli elenchi previa verifica del possesso dei requisiti dei richiedenti. Il Sindaco trasmette quindi gli elenchi al Presidente del Tribunale competente per territorio.
Un’apposita commissione unifica gli elenchi pervenuti dai comuni e compone:
- l’elenco di tutte le persone che in quel territorio hanno i requisiti per assumere l’incarico di giudice popolare nelle Corti d’Assise
- l’elenco di tutte le persone che in quel territorio hanno i requisiti per assumere l’incarico di giudice popolare nelle Corti d’Assise d’Appello
Gli elenchi sono trasmessi ai comuni e affissi all’albo pretorio. Chiunque può presentare reclamo contro eventuali omissioni, cancellazioni o indebite iscrizioni entro 15 giorni dall’affissione all’albo pretorio.
L’elenco dei giudici popolari di corte d’assise e gli eventuali reclami viene trasmesso al presidente del tribunale ove ha sede la corte d’assise. L’elenco dei giudici popolari di Corte d’Assise d’Appello e gli eventuali reclami viene trasmesso al presidente del tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello. Gli elenchi vengono rivisti e controllati anche alla luce degli eventuali reclami.
Vengono formati gli albi definitivi dei giudici popolari di Corte d’Assise e dei iudici popolari di Corte d’Assise d’Appello secondo l’ordine alfabetico e con numerazione progressiva, unificando gli elenchi.
Gli albi definitivi sono approvati con decreto e trasmessi a ciascun comune per la pubblicazione della parte che lo riguarda.
Avverso gli albi definitivi è possibile presentare ricorso.
Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione degli albi definitivi, il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di Appello forma le liste generali dei giudici popolari ordinari per le Corti di Assise di Appello e comunica le liste generali dei giudici popolari ordinari ai presidenti del Tribunale dei luoghi ove hanno sede le Corti di Assise.
La stessa operazione compie il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di Assise relativamente ai giudici popolari della Corte stessa, escludendo dalle liste generali dei giudici popolari ordinari di Corte di Assise i giudici compresi in quelle per le Corti di Assise di Appello.
Per ulteriori informazioni su modalità e tempistiche cliccare sul seguente link: https://www.comune.eraclea.ve.it/servizio/albo-comunale-dei-giudici-popolari-2/