Descrizione
Modalità e informazioni. . .
AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI
Iscrizione negli elenchi comunali
I L SINDACO
Visto l’art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudici di Assise, come modificato dalle leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441;
R E N D E N O T O
- Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l’esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12, sono invitati ad iscriversi, non più tardi del 31 luglio p.v. negli elenchi comunali.
- I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
• Cittadinanza italiana;
• Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
• Licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte di Assise;
• Licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte d’ Assise d’ Appello. - Non possono assumere l’ufficio di Giudice Popolare:
• I magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
• Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio;
• I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione
Dalla residenza comunale, 06.04.2021
IL SINDACO
NADIA ZANCHIN
SCARICA IL MODULO DI RICHIESTA ALLEGATO ED INVIALO A: anagrafe@comune.eraclea.ve.it