L'art. 7 del T.U. 286/1998, novellato nella parte relativa alla sanzione amministrativa dalla L. 189/2002, stabilisce che chiunque, a qualsiasi titolo, dia alloggio ovvero ospiti uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero ceda allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, sia tenuto a darne comunicazione scritta entro 48 ore all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza.
La comunicazione di ospitalità non sostituisce, ma si aggiunge, alla comunicazione di cessione di fabbricato nei soli casi in cui permane l'obbligo (Es: comodato d'uso verbale ovvero scritto non registrato), nel caso di cessione, ad uso esclusivo di un fabbricato o di una parte di esso, ad uno straniero.
Alle comunicazioni di ospitalità di cittadini extracomunitari devono essere allegate le fotocopie dei documenti dei cittadini stranieri (Passaporto e permesso di soggiorno). Una copia verrà trasmessa, dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, alla Questura di Venezia (Ufficio Immigrazione).
Il modulo è da compilare in triplice copia, di cui verrà trattenuta dal dichiarante (timbrata per ricevuta dall'Autorità Locale di P.S., ovvero accompagnata dalla ricevuta della raccomandata postale di invio o attestazione di ricevuta tramite PEC).
Nel caso che la presente non sia presentata direttamente dal sottoscrittore dovrà essere accompagnata da una fotocopia semplice di un documento di identità dello stesso.
Le violazioni delle disposizioni all'art. 7 del T.U. 286/1998, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.