Il Piano Particolareggiato dell’Arenile non si configura quale Piano Urbanistico Attuativo ordinario poiché la procedura di formazione e variazione dello stesso non si esaurisce in ambito comunale, costituendo ai sensi dell’art. 47 della L.R. 33/2002 variante parziale del piano regolatore generale secondo le procedure semplificate previste ai commi da 10 a 14 dell’art. 50 della LR 61/1985.
Il procedimento di formazione e variazione dei contenuti del Piano Particolareggiato risulta quella del Piano degli Interventi, secondo le disposizioni degli art. 18 della LR 11/2004, ferma restando la necessità per i comuni di acquisire tutti i pareri necessari per l’approvazione di una variante urbanistica, nonché quelli specificamente richiesti per lo strumento di cui trattasi.
L’adozione del piano è preceduta da forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri Enti pubblici, associazioni economiche e sociali eventualmente interessati.
Con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 24 del 27 aprile 2023 è stato adottata la Variante al Piano Particolareggiato dell’Arenile ai sensi della L.R. 33/2002 secondo la procedura dell’art. 18 della L.R. 11/2004, consultabile di seguito e pubblicato altresì nella pagina Amministrazione Trasparente – Pianificazione e governo del territorio del sito.
Ai sensi dell’art. 29 della L.R. 11/2004 si applicano le misure di salvaguardia dalla data di adozione del nuovo strumento di pianificazione, secondo il seguente disposto normativo:
Dalla data dell’adozione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale nonché delle relative varianti e fino alla loro entrata in vigore, si applicano le misure di salvaguardia, secondo le modalità della legge 3 novembre 1952, n. 1902 “Misure di salvaguardia in pendenza dell’approvazione dei piani regolatori” e successive modificazioni. Il periodo massimo è di cinque anni, quando lo strumento sia stato trasmesso per l’approvazione entro un anno dall’adozione e, in ogni altro caso, di tre anni.