A chi è rivolto
Rispetto alla separazione e ai divorzi di natura giudiziale, la procedura davanti all’ufficiale di stato civile è rivolta, in via esclusiva, a tutte le coppie che:
• non abbiano figli minori;
• non abbiano figli maggiorenni portatori di handicap grave;
• non abbiano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.
Anche in presenza di figli è prevista dalla legge una procedura semplificata a cui è possibile ricorrere: la negoziazione assistita (art.6). In questo caso è necessaria l’assistenza di almeno un avvocato per parte.
L’accordo deve essere trasmesso entro 10 giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza; se non lo ritiene rispondente all’interesse dei figli, lo trasmette entro 5 giorni al Presidente del Tribunale che fissa, entro i 30 giorni successivi, la comparizione delle parti.
Descrizione
A tutte le coppie che sono d’accordo di separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, l’art.12 del Decreto Legge 132/2014, convertito in Legge 162/2014, offre un’alternativa rapida ed economica che consente di addivenire allo scioglimento, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio o alla modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, davanti al Sindaco, quale ufficiale di Stato Civile, o suo delegato.
Per attivare la procedura occorre presentare una richiesta congiunta al Sindaco o suo delegato, nel Comune di residenza di uno dei coniugi, o nel Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, volta al raggiungimento di un accordo consensuale di :
a) separazione personale
b) scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
c) di modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
Si precisa che, ai fini del divorzio, occorre che sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziaria dei coniugi oppure sia stata omologata la separazione consensuale. I termini della separazione per poi chiedere il divorzio sono passati ad un anno per le separazioni personali a 6 mesi per quelle consensuali.
Tale procedura può portare ad un accordo di natura consensuale che però non può avere ad oggetto patti di trasferimento patrimoniale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, si citano i passaggi di proprietà dell’abitazione principale, gli assegni mantenimento, ecc.).
Come fare
Presentare all'ufficio protocollo il modulo per la richiesta di separazione / divorzio con in allegato un documento di identità di entrambi i coniugi.
L'ufficio di stato civile provvederà alla produzione dei documenti necessari e contatterà i coniugi per fissare un primo appuntamento. In loco, durante il primo appuntamento, verrà fissato un nuovo secondo appuntamento di conferma di separazione non prima di 30 giorni.
Per quanto concerne il divorzio verrà poi concordato un'ulteriore appuntamento dopo 6 mesi.
Cosa serve
I documenti necessari per la procedura includono:
- Documento l’identità;
- Autocertificazione (modello in fase di elaborazione);
- Sentenza di separazione (nel caso di divorzio);
- Precedente accordo (nel caso di modifica delle precedenti condizioni).
Cosa si ottiene
La procedura può portare a un accordo di natura consensuale, ma non può avere ad oggetto patti di trasferimento patrimoniale. L'efficacia dell'accordo può variare a seconda delle condizioni e dei tempi specifici della procedura.
Tempi e scadenze
I tempi e le scadenze per la procedura includono:
- Il giorno concordato, l'Ufficiale di Stato Civile riceverà la dichiarazione di volontà da ciascun coniuge per separarsi, divorziare o modificare le condizioni di separazione o divorzio.
- In loco, verrà compilato e sottoscritto l'accordo, e verrà fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso, ma non prima di 30 giorni.
- Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni dal primo), entrambi i coniugi devono ripresentarsi per confermare l'accordo.
Quanto costa
Il procedimento davanti all’ufficiale di stato civile prevede un costo massimo di € 16,00. (Delibera G.C. n.6 del 20.01.2015) salvo ricorso facoltativo ad un avvocato, da versare all’atto della firma dell’accordo davanti all’ufficiale di stato civile.
Procedure Collegate all'Esito
L’accordo è immediatamente efficace nel caso in cui i coniugi intendano modificare le condizioni di separazione o divorzio già fissate.
Nei casi di separazione e divorzio, l’efficacia si avrà con la conferma, dopo un minimo di 30 giorni dalla firma, dell’accordo.
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